Partecipazione e libertà – Statuto _vers. 1.0
Art. 1 – Scopo
Partecipazione e Libertà è una libera ed indipendente associazione di cittadini desiderosi di
organizzarsi in proprio per sostenere i valori e i principi in cui credono e che li accomunano:
libertà, uguaglianza, legalità, giustizia, pari opportunità, sviluppo sostenibile, solidarietà e
sussidiarietà, responsabilità, partecipazione ed europeismo.
Art. 2 – Sede e simbolo
La sede principale di Partecipazione e Libertà è costituita dal proprio sito web, all’interno del quale si realizza la comunicazione e l’interazione tra i suoi aderenti, e attraverso il quale si comunica
con i terzi. Altre sedi secondarie, quali luoghi fisici dove realizzare incontri e riunioni, saranno
stabilite, anche di volta in volta, dall’organo dell’associazione preposto.
Il simbolo dell’associazione è di forma circolare, con quattro rondini di colore verde, arancio, azzurro e rosa che volano in cerchio in senso antiorario inscritte in un cerchio di colore blu, all’esterno del quale è riportata la scritta Partecipazione & Libertà in maiuscolo a sua volta inscritta in un cerchio concentrico al primo ancora di colore blu.
Art. 3 – Associati
Sono associati a Partecipazione e Libertà coloro che abbiano richiesto espressamente e per iscritto
l’adesione, che abbiano versato la quota sociale d’iscrizione stabilita annualmente
dall’Assemblea, e la cui domanda di adesione sia stata accettata per delibera dalla medesima.
L’Assemblea a suo insindacabile giudizio e senza darne motivazione all’interessato, può
respingere la richiesta. Tale decisione sarà comunicata all’interessato a stretto giro di posta.
L’associato deve accettare le regole fissate dallo statuto dell’associazione, pena l’espulsione
immediata.
L’eventuale espulsione di un associato viene deliberata dall’Assemblea.
Art. 4 – Soci fondatori
Sono soci fondatori di Partecipazione e Libertà tutti coloro che formalizzeranno la loro iscrizione entro il 15 gennaio 2009.
I Soci fondatori non godono di alcun diritto o privilegio, tranne l’onore di aver contribuito alla
nascita dell’associazione.
Art. 5 – Quota sociale
L’associato a Partecipazione e Libertà, all’atto dell’adesione e comunque entro il 31 Gennaio di ogni anno, deve versare la quota sociale che viene fissata dall’Assemblea entro il 31 dicembre di .
Per l’anno 2008 la quota viene fissata in Euro 10 (dieci) ed ogni associato può liberamente
contribuire con un importo maggiore.
Art. 6 – Organi
L’Assemblea è il principale organo dell’associazione ed è l’unico organo che ha il diritto di
modificare il presente statuto.
L’Assemblea deve nominare un Tesoriere, un Coordinatore Interno ed un Coordinatore delle
Relazioni Esterne al quale è assegnato anche il ruolo specifico di gestione del sito web
dell’associazione. Le nomine devono avvenire ogni anno entro il 31 Gennaio
Altre cariche con specifiche deleghe possono essere stabilite dall’Assemblea.
L’Assemblea delibera sempre a maggioranza dei presenti sia nel caso di riunioni online (via
web) sia nel caso di riunione in luogo fisico, ed il verbale della riunione, redatto dal segretario
nominato contestualmente nella riunione, deve essere pubblicato entro 3 (tre) giorni
nell’apposita sezione predisposta all’interno del sito web nell’area riservata agli associati
perché tutti, inclusi coloro che non avessero potuto partecipare, possano prenderne visione ed
eventualmente commentare. Le delibere sono valide solo se presente almeno il 35%
(trentacinque percento) degli associati.
L’Assemblea viene convocata dal Coordinatore Interno su propria iniziativa oppure
ogniqualvolta sia richiesto da almeno tre associati, con un minimo di preavviso di 7 (sette)
giorni, e può essere convocata se e solo se viene indicato l’o.d.g. e viene assicurata la disponibilità del luogo di partecipazione (strumento via web, oppure luogo fisico di riunione).
Un Consiglio Direttivo potrà sempre essere previsto purché regolamentato (nomina, durata,
decadimento, composizione, deleghe, regole di convocazione, criteri decisionali al suo interno,
etc.) con delibera assembleare.
Art. 7 – Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dell’associazione è composto da 5 (cinque) membri, di cui uno con
funzioni di Coordinatore, decide a maggioranza e viene eletto ogni anno entro il 31 Gennaio. Il
Collegio di garanzia viene chiamato a dirimere ogni contesa tra gli aderenti o tra l’aderente e
l’associazione. Le decisioni del Collegio devono risultare da verbale scritto e controfirmato, che
deve essere pubblicato entro 3 (tre) giorni nell’apposita sezione predisposta all’interno del sito
web nell’area riservata agli associati perché tutti possano prenderne visione. Le decisioni del
Collegio di Garanzia sono inappellabili. Nel caso di espulsione di un aderente dall’associazione il
Collegio di Garanzia può deliberarne la proposta rimettendo all’Assemblea la decisione finale.
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