Lo statuto

Partecipazione e libertà – Statuto _vers. 1.0

Art. 1 – Scopo

Partecipazione e Libertà è una libera ed indipendente associazione di cittadini desiderosi di

organizzarsi in proprio per sostenere i valori e i principi in cui credono e che li accomunano:

libertà, uguaglianza, legalità, giustizia, pari opportunità, sviluppo sostenibile, solidarietà e

sussidiarietà, responsabilità, partecipazione ed europeismo.

Art. 2 – Sede e simbolo

La sede principale di Partecipazione e Libertà è costituita dal proprio sito web, all’interno del quale si realizza la comunicazione e l’interazione tra i suoi aderenti, e attraverso il quale si comunica

con i terzi. Altre sedi secondarie, quali luoghi fisici dove realizzare incontri e riunioni, saranno

stabilite, anche di volta in volta, dall’organo dell’associazione preposto.

Il simbolo dell’associazione è di forma circolare, con quattro rondini di colore verde, arancio, azzurro e rosa che volano in cerchio in senso antiorario inscritte in un cerchio di colore blu, all’esterno del quale è riportata la scritta Partecipazione & Libertà in maiuscolo a sua volta inscritta in un cerchio concentrico al primo ancora di colore blu.

Art. 3 – Associati

Sono associati a Partecipazione e Libertà coloro che abbiano richiesto espressamente e per iscritto

l’adesione, che abbiano versato la quota sociale d’iscrizione stabilita annualmente

dall’Assemblea, e la cui domanda di adesione sia stata accettata per delibera dalla medesima.

L’Assemblea a suo insindacabile giudizio e senza darne motivazione all’interessato, può

respingere la richiesta. Tale decisione sarà comunicata all’interessato a stretto giro di posta.

L’associato deve accettare le regole fissate dallo statuto dell’associazione, pena l’espulsione

immediata.

L’eventuale espulsione di un associato viene deliberata dall’Assemblea.

Art. 4 – Soci fondatori

Sono soci fondatori di Partecipazione e Libertà tutti coloro che formalizzeranno la loro iscrizione entro il 15 gennaio 2009.

I Soci fondatori non godono di alcun diritto o privilegio, tranne l’onore di aver contribuito alla

nascita dell’associazione.

Art. 5 – Quota sociale

L’associato a Partecipazione e Libertà, all’atto dell’adesione e comunque entro il 31 Gennaio di ogni anno, deve versare la quota sociale che viene fissata dall’Assemblea entro il 31 dicembre di .

Per l’anno 2008 la quota viene fissata in Euro 10 (dieci) ed ogni associato può liberamente

contribuire con un importo maggiore.

Art. 6 – Organi

L’Assemblea è il principale organo dell’associazione ed è l’unico organo che ha il diritto di

modificare il presente statuto.

L’Assemblea deve nominare un Tesoriere, un Coordinatore Interno ed un Coordinatore delle

Relazioni Esterne al quale è assegnato anche il ruolo specifico di gestione del sito web

dell’associazione. Le nomine devono avvenire ogni anno entro il 31 Gennaio

Altre cariche con specifiche deleghe possono essere stabilite dall’Assemblea.

L’Assemblea delibera sempre a maggioranza dei presenti sia nel caso di riunioni online (via

web) sia nel caso di riunione in luogo fisico, ed il verbale della riunione, redatto dal segretario

nominato contestualmente nella riunione, deve essere pubblicato entro 3 (tre) giorni

nell’apposita sezione predisposta all’interno del sito web nell’area riservata agli associati

perché tutti, inclusi coloro che non avessero potuto partecipare, possano prenderne visione ed

eventualmente commentare. Le delibere sono valide solo se presente almeno il 35%

(trentacinque percento) degli associati.

L’Assemblea viene convocata dal Coordinatore Interno su propria iniziativa oppure

ogniqualvolta sia richiesto da almeno tre associati, con un minimo di preavviso di 7 (sette)

giorni, e può essere convocata se e solo se viene indicato l’o.d.g. e viene assicurata la disponibilità del luogo di partecipazione (strumento via web, oppure luogo fisico di riunione).

Un Consiglio Direttivo potrà sempre essere previsto purché regolamentato (nomina, durata,

decadimento, composizione, deleghe, regole di convocazione, criteri decisionali al suo interno,

etc.) con delibera assembleare.

Art. 7 – Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dell’associazione è composto da 5 (cinque) membri, di cui uno con

funzioni di Coordinatore, decide a maggioranza e viene eletto ogni anno entro il 31 Gennaio. Il

Collegio di garanzia viene chiamato a dirimere ogni contesa tra gli aderenti o tra l’aderente e

l’associazione. Le decisioni del Collegio devono risultare da verbale scritto e controfirmato, che

deve essere pubblicato entro 3 (tre) giorni nell’apposita sezione predisposta all’interno del sito

web nell’area riservata agli associati perché tutti possano prenderne visione. Le decisioni del

Collegio di Garanzia sono inappellabili. Nel caso di espulsione di un aderente dall’associazione il

Collegio di Garanzia può deliberarne la proposta rimettendo all’Assemblea la decisione finale.

Lascia un commento